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SINISTRI AUTO E RISARCIMENTO DANNI
Guida agli incidenti stradali

Guida agli incidenti stradali
Credete di sapere tutto in caso di incidente stradale? A meno che non siate un esperto vi potranno sfuggire alcuni elementi che pregiudicheranno un giusto risarcimento del danno. Se non volete rivolgervi ad un legale, che peraltro molti ignorano essere gratuito, vi forniamo una guida per evitare gli errori
 
In caso di incidente l'assistenza di un avvocato prima del giudizio ed eventualmente in giudizio, può agevolare la pratica di risarcimento, renderla più rapida e migliorarne l'esito. Non tutti sanno che l'assistenza dell'avvocato può essere gratuita per il danneggiato in quanto l'assicurazione del danneggiante nel formulare l'offerta di risarcimento liquida anche le competenze del professionista intervenuto.
La denuncia cautelativa
In caso di incidente è necessario informare, anche attraverso la propria Agenzia, la propria assicurazione attraverso la c.d. "denuncia di sinistro". E' opportuno che la denuncia sia inviata con uno strumento che consenta di rivelare l'avvenuta ricezione. Nella denuncia deve essere indicata la data, il luogo e la dinamica del sinistro, i veicoli coinvolti e, ove note, le compagnie d'assicurazione. A tale scopo può anche essere utilizzato il modulo per la constatazione amichevoile (C.I.D.).
La richiesta di risarcimento danni
Ove non sia possibile (per contestazioni sulla dinamica dell'incidente, perché vi sono feriti o in quanto sia coinvolto nell'incidente un ciclomotore) conseguire il risarcimento dei danni dalla propria assicurazione, sarà necessario rivolgersi all'assicurazione della controparte, inoltrando una richiesta di risarcimento a mezzo raccomandata a/r alla sede legale dell'Assicurazione ed anticipando la stessa a mezzo fax all'Agenzia emittente la polizza ed all'ufficio incaricato della liquidazione nel luogo del domicilio del danneggiato o nel capoluogo di provincia.
La richiesta deve contenere:
- Le generalità delle persone coinvolte (proprietario e conducente)
- La targa dei veicoli
- La Compagnia assicuratrice del danneggiante e, ove note, l'agenzia e il numero di polizza. Possedendo solo la targa del veicolo, è possibile risalire al proprietario e alla relativa assicurazione tramite una visura sui terminali A.N.I.A. ed in alcuni casi una visura al PRA.
- Luogo, data e dinamica dell'incidente
- Descrizione sommaria dei danni subiti dai veicoli
- Indicazione dei giorni (non festivi e non meno di otto) e le ore ( di ordinaria attività lavorativa) in cui i veicoli, o comunque le "cose" che hanno subito danni, sono disponibili per messere ispezionate dal perito incaricato dalla compagnia.
- Segnalazione di eventuali danni fisici ed allegazione dell'eventuale relativa documentazione medica
- Indicazione degli eventuali testimoni
- indicazione dell'intervento di un'autorità (vigili urbani, carabinieri); in questo caso le compagnie non possono liquidare il danno fino a quando non sia disponibile il redatto verbale.
Il rilascio della relazione dell'incidente, può avvenire dopo 30/60 giorni se si tratta di sinistro senza feriti e dopo 120 giorni se ci sono feriti.
…prima delle trattative con l'assicurazione
Inoltrata la richiesta di risarcimento danni, è bene sollecitare la nomina del perito e dell'eventuale medico legale (ove vi siano persone con danni fisici) in quanto le Compagnie d'assicurazione, generalmente, tardano nell'assolvere a tali incombenze che, tuttavia, condizionano l'apertura delle trattative.
Effettuata la perizia sul veicolo e/o la visita medica e depositate le relative relazioni presso l'Ufficio incaricato della liquidazione dei danni è possibile iniziare la fase delle trattative.
La fase delle trattative
Sulla base della richiesta formulata, delle relazioni peritali e mediche, della documentazione prodotta e delle prove fornite (a tale riguardo, ove manchi l'intervento dell'Autorità e l'accordo con la controparte, è opportuno contattare i testimoni eventualmente presenti per farsi rilasciare una dichiarazione in ordine all'accaduto; dichiarazione che dovrà essere firmata e corredata dei documenti d'identità dei testimoni stessi) il liquidatore incaricato dalla compagnia valuta la sussistenza dei presupposti per il risarcimento e, in caso di riscontro positivo, formula la propria proposta al danneggiato.
La liquidazione del danno e il pagamento
Nel caso in cui il danneggiato accetta l'offerta, la Compagnia deve corrispondere la somma indicata entro 15 giorni dall'accettazione.
In caso contrario il danneggiato può dichiarare di accettare la somma in acconto sulle somme complessivamente dovute o può astenersi dal rispondere. Dopo 30 giorni di silenzio dalla comunicazione dell'offerta, infatti, comincia a decorrere un nuovo termine di 15 giorni entro i quali l'assicurazione deve comunque far pervenire la somma indicata al danneggiato che potrà trattenerla unicamente a titolo di acconto.
L'eventuale fase contenziosa
Ove l'assicurazione non formuli alcuna offerta o offra una cifra ritenuta inadeguata, il danneggiato potrà ricorrere al Giudice di Pace per le cause di valore non superiore a euro 15.493,71, pari a 30 milioni di vecchie lire o al Tribunale ordinario per le cause di valore superiore. Il danneggiato può agire direttamente nei confronti dell'assicurazione, chiamando in causa obbligatoriamente il proprietario del veicolo (litisconsorte necessario). L'azione può essere iniziata solo dopo che siano decorsi 60 giorni dalla richiesta di risarcimento danni.

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