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Sei un libero professionista?<br>Fai attenzione alla prescrizione dei contributi!

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Fai attenzione alla prescrizione dei contributi!
I contributi e le eventuali relative sanzioni dovute dai liberi professionisti si prescrivono con il decorso di 5 anni. Con la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione che segue altre sentenze di analogo tenore è stato enucleato il principio secondo cui il nuovo termine prescrizionale si applica anche alle contribuzioni dovute dai liberi professionisti alle proprie Casse di previdenza.
 
L'art 3 comma 9 della L. n. 335/95 stabilisce che tutte le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni e il comma 10 del medesimo articolo che il nuovo termine prescrizionale si applica anche in relazione alle contribuzioni dovute prima dell'entrata in vigore della L. n. 335/95. Con la sentenza n. 5522/2003 della Suprema Corte di Cassazione che segue altre sentenze di analogo tenore (e segnatamente la n. 9408/2002, la n. 330/2002 e la n. 11140/2001) è stato enucleato il principio secondo cui il nuovo termine prescrizionale di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 3 della L. n. 335/95 si applica anche alle contribuzioni dovute dai liberi professionisti alle proprie Casse di previdenza (Cassa Commercialisti, Cassa Avvocati, Inarcassa, Cassa Geometri, Cassa Ragionieri, per citarne solo alcune).
Alla luce delle disposizioni di legge richiamate, così come interpretate dalla Giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte di Cassazione, pertanto, i contributi e le eventuali relative sanzioni dovute dai liberi professionisti, per il periodo successivo all'entrata in vigore della L. n. 335/95 (periodo dal 1996 in poi) si prescrivono con il decorso di 5 anni. Analogo termine quinquennale di prescrizione si applica in relazione ai contributi ed alle eventuali sanzioni dovute per il periodo precedente salvo che siano stati posti in essere dagli enti previdenziali atti interruttivi della prescrizione (quali diffide ad adempiere, azioni giudiziali volte all'adempimento degli obblighi scaduti) o procedure volte al recupero dei contributi dovuti, nel rispetto della normativa preesistente. Ove ricorrano, infatti, queste ultime due ipotesi, mantengono la loro vigenza le specifiche norme delle singole Casse in ordine alla prescrizione dei contributi; e la normativa specifica delle Casse di Previdenza prevedeva, generalmente, un termine di prescrizione decennale decorrente dalla data in cui il professionista comunicava i propri dati reddituali ed volumi d'affari I.V.A. (così l'art. 19 della L. n. 576/1980 per la Cassa Forense, l'art. 19 della L. n. 21/1986 per la Cassa Commercialisti, l'art. 18 della L. n. 6/1981, l'art. 19 della L. n. 773/82 per la Cassa Geometri, l'art. 21 della L. n. 414/91 per la Cassa Ragionieri).
La sentenza n. 5522/2003, formatasi in relazione ad una controversia che ha visto contrapposta la Cassa Forense ad una propria associata, censura la diversa tesi secondo cui le normative delle singole Casse sarebbero speciali e non potrebbero essere modificate e/o integrate da norme generali dello Stato quali sarebbero quelle di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 3 della L. n. 335/95; tesi che alcuni enti di previdenza dei liberi professionisti (Cassa Forense ed Inarcassa, tra i maggiori) anche con il sostegno di autorevoli studiosi, hanno tentato di portare avanti e, tuttora, portano avanti, nonostante il reiterato contrario avviso della Suprema Corte di Cassazione.
Sulla scorta delle pronunzie giurisprudenziali richiamate si può, invece, così sintetizzare la problematica della prescrizione nei regimi previdenziali dei liberi professionisti.
I contributi e le relative sanzioni si prescrivono con il decorso di un quinquennio e non possono, una volta prescritti, essere versati né accettati dall'Ente di previdenza.
Per i contributi dovuti sino a tutto il 1995 il termine prescrizionale rimane quello decennale (o comunque quello previsto dalle specifiche norme di settore) laddove siano stati posti in essere atti interruttivi o procedure volte al recupero dei contributi, nel rispetto della normativa preesistente. In tal caso sarà proprio l'Ente di previdenza che dovrà assolvere all'onere di provare che tali atti interruttivi o tali procedure siano state effettivamente poste in essere.
Anche le sanzioni ed i contributi pagati ma prescritti potrebbero, forse, essere oggetto di un diritto di restituzione in favore del libero professionista, considerando che il comma 9 dell'art. 3 della L. n. 335/95 pone un espresso divieto al versamento della contribuzione prescritta e tale disposizione ha trovato conferma giurisprudenziale nelle sentenze nn. 330/2002 e 11140/2001 della Suprema Corte di Cassazione già richiamate.
Per ogni ulteriore informazione, può essere contattato l'Avv. Giampaolo Cervelli estensore dell'articolo.

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