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PARADISI FISCALI
Fiscalità internazionale

Fiscalità internazionale
Per risparmiare sul fisco non è necessario andare lontano. Sapete che aprire una società in Irlanda o in Inghilterra costa solo un euro e la fiscalità è decisamente più conveniente rispetto all'Italia? Ecco qualche spunto su alcune opportunità fiscali %96 perfettamente legali - che il panorama internazionale offre oggi all’imprenditore
 

Quando si parla di “paradisi fiscali” la mente corre ad assolate isole esotiche e si viene pervasi, di solito, da un brivido di trasgressione. Bene, tutte queste emozioni, che ci hanno accompagnato per anni, d’ora in poi faremo bene a riservarle per ben altre situazioni, relegando i paradisi fiscali ad un ricordo del passato. Non esistono più %96 né forse esiteranno mai più %96 quei luoghi a fiscalità zero come siamo stati abituali a immaginarli o a sognarli, rattristati ormai dal colore nero delle liste nelle quali vengono relegati.
Per comprendere questo fenomeno possiamo ricondurre sostanzialmente a tre le ragioni che hanno concorso al loro inesorabile declino. Già da oltre un decennio le sempre crescenti esigenze delle amministrazioni statali hanno richiesto %96 ad ogni livello %96 nuovi strumenti e maggiore severità nell’individuare, colpire e scoraggiare la fuga all’estero di capitali altrimenti destinati a tassazione. In Europa, Germania e Italia sono state le prime nazioni a muoversi concretamente in tale direzione.
Ma senza un serio coordinamento internazionale e una forte volontà politica di trasparenza le maglie sarebbero rimaste, forse, ancora larghe se non fosse intervenuto l’11 settembre a mostrare al mondo - in tutta la sua efficacia %96 come si possa usare il sistema dei paradisi fiscali per fornire un supporto finanziario a strutture paramilitari clandestine.
Da ultimo poi, l’ulteriore giro di vite che ha affossato definitivamente i paradisi fiscali, è giunto all’indomani dell’affaire Enron, allo scopo di contribuire a rassicurare gli investitori mobiliari sulla trasparenza delle operazioni finanziarie operate dalle grandi Corporates, le società quotate in borsa.
Un discorso che %96 come Cirio e Parmalat insegnano %96 riguarda da vicino anche le nostre tasche.
Dimentichiamoci, dunque, dei paradisi fiscali che %96 per le ragioni esposte %96 sono ormai pericolosi e insicuri.
Ma allora quali alternative %96 questa volta legali e sicure %96 oggi si vanno delineando?
In verità sono diverse le soluzioni che si prospettano, specie con l’apertura dell’Unione Europea a nuovi Paesi (da tempo si parla dell’Ungheria, con un’imposta del 18%, e presto molto si parlerà anche di Cipro), ma cercheremo di limitare l’indagine solo a quelle che forniscano il più alto grado di legalità, serietà, certezza e sicurezza. Non parleremo di Madeira, dunque, né del Principato di Monaco, né delle Isole del Canale, né delle Canarie, ma appunteremo la nostra attenzione sul più tradizionale mondo anglosassone - Irlanda e Gran Bretagna - che offre eccellenti garanzie di serietà, legalità e sicurezza peraltro con una lingua universalmente conosciuta. Vediamo allora %96 davvero per sommi capi - gli strumenti giuridici e le condizioni tecnico-legali che ciascuno di questi due Paesi propone.

IRLANDA (Corporation Tax: 12,5%)
All’interno del diritto societario irlandese è senz’altro preferibile il ricorso alla Private Limited Company che assolve lo stesso ruolo della S.r.l. nel nostro sistema.
Il minimo del capitale sociale richiesto per la sua costituzione è di un solo Euro e ne è consentita la forma unipersonale. Le formalità di costituzione, poi, sono particolarmente snelle e i soci possono agire mediante un fiduciario in loco %96 c.d. nominee shareholder %96 che gestisca in loro vece tutta la fase costitutiva. Se necessario, egli può anche apparire formalmente come socio, mentre i veri beneficiari continuerebbero a godere della loro posizione mediante lo strumento %96 sicuro e affidabile %96 del contratto di Trust.
L’organo amministrativo %96 il Board of Directors %96 deve essere costituito da almeno due soggetti, di cui uno che può anche svolgere le funzioni di segretario cui la legge irlandese demanda una serie di obblighi anche di natura contabile. E’ inoltre consentito il c. d. Corporate Director, vale a dire che l’amministratore stesso sia - a sua volta - una società a responsabilità limitata. Esistono, poi, una serie di agevolazioni che consentono un ulteriore abbattimento del prelievo fiscale, ma sono ipotesi molto particolari.
REGNO UNITO (Corporation Tax: 21%)
Essenzialmente il sistema societario britannico è pressoché identico a quello irlandese, del quale %96 infatti - ha costituito il modello.
Anche in questo caso si suggerisce il ricorso alla Private Limited Company, per la cui disciplina valga quanto detto sopra con la sola differenza che il diritto inglese consente che vi sia anche un solo amministratore (il Sole Director) che potrebbe ben essere %96 come in Irlanda - un Corporate Director.
Come accennato, tuttavia, l’imposta societaria britannica è sensibilmente più alta di quella irlandese (21% contro 12,5%) e non pare %96 tuttavia - fornire particolari vantaggi che ne giustifichino il maggior prelievo. Una volta creato lo strumento giuridico operativo %96 cioè la società estera PLC %96 è poi possibile utilizzare la disposizione della Direttiva CE453/90 - c.d. “Direttiva Madre/Figlia” %96 vedendo tassato solo il 5% degli utili rientrati in Italia. In questo caso, naturalmente, dovrà sussistere il requisito della “stabile organizzazione” all’estero, che la recentissima Direttiva del Consiglio Europeo del 22 dicembre 2003 indica quale “attività fissa situata in uno Stato membro attraverso la quale l’attività di una società di un altro Stato membro è in parte o in tutto eseguita e nella misura in cui i profitti della sede di fissa affari sono assoggettati ad imposta nello Stato membro nel quale la sede fissa di affari è situata, in virtù di trattati contro le doppie imposizioni o in assenza di trattati , in base alla legislazione interna.”  

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