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IMPORT-EXPORT: FARE UN CONTRATTO
La contrattualistica internazionale

La contrattualistica internazionale
Per fare affari all’estero non è sufficiente che la vostra azienda abbia prospettive eccellenti. E’ necessario essere consapevoli dei rischi che solo un buon contratto può evitare. Ma come si fa un buon contratto e soprattutto chi ha le competenze appropriate per farlo?
 

Uno degli aspetti più importanti nel commercio estero è quello della contrattualistica e come si può intuire la consulenza di un legale è determinante nella felice conclusione di un affare internazionale. Ma, attenzione, non tutti gli avvocati hanno l’esperienza e le competenze adeguate. Di norma, infatti, un avvocato svolge un mestiere diverso, intervenendo quando – tra le parti – si sono già presentati tutti gli elementi caratteristici di una lite. Mentre la figura tradizionale di avvocato interviene e presta la propria opera quando le ragioni della lite sono già insorte, il buon avvocato contrattualista opera, invece, prima e contro l’insorgere di una possibile lite. Pertanto il legale che offre la propria consulenza nella redazione di un contratto internazionale dovrà essere un avvocato con particolari caratteristiche tecniche e specializzazioni professionali. Ci sono, poi, alcune situazioni proprie del commercio internazionale che spesso – nell’attività contrattuale ordinaria – vengono trascurate.
In primo luogo vi è da risolvere – come si sospetterà - il problema della lingua. Non basta fare il contratto nelle rispettive lingue dei contraenti, ma si dovrà stabilire quale lingua prevarrà sull’altra in caso di difformità tra i testi.
In secondo luogo può essere difficile, per l’azienda italiana, reperire informazioni riguardo all’affidabilità del proprio interlocutore straniero - alla sua serietà e alla sua solvibilità – e sarà allora necessario ricorrere ad una serie di accorgimenti contrattuali e – se del caso anche assicurativi - per cautelarsi il più possibile da brutte sorprese.
In terzo luogo sarà opportuno dichiarare quale legge regolerà il contratto.
Si potrà ricorrere alla legge italiana o quella dello Stato cui appartiene il partner contrattuale o persino scegliere una legge terza - e “neutrale” - rispetto alle parti del contratto. In genere, se come spesso accade si tratta di compravendita di beni mobili, trova quasi universale applicazione la Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili (Convenzione di Vienna del 1980) – cui rinvia anche la legge italiana – ma alle Parti è anche addirittura consentito di far ricorso ai principi generali del diritto (la c. d. lex mercatoria) e agli usi del commercio internazionale.
Tuttavia nessuna soluzione, tra quelle qui sopra prospettate, potrà essere migliore di una dettagliata e puntuale regolamentazione del contratto, in modo da trovare direttamente nell’accordo delle Parti la previsione e risoluzione di ogni possibile fonte di dubbi e di contrasti.
Se poi il rapporto commerciale tra i contraenti è destinato ad una stabile partnership, è consigliabile la stipula – una tantum – delle “Condizioni generali di contratto”.
Si tratta nient’altro che di un contratto anch’esso contenente tutte quelle regole che dovranno disciplinare i futuri rapporti tra le stesse Parti, in modo da rendere più facile e snello lo scambio degli ordini delle merci e la loro esecuzione.
Peraltro nella redazione delle clausole contrattuali non è indifferente che l’azienda italiana rivesta il ruolo di venditore o acquirente. L’uno e l’altro – come è ovvio – sono portatori di interessi diversi. Il venditore mira a che il trasferimento della proprietà e del rischio sulla merce avvenga il prima possibile, così come il relativo pagamento che vuole sia rapido e soprattutto certo. Di contro l’acquirente vorrà avere tutto il tempo necessario per controllare le convenute caratteristiche della merce, preferendo clausole che spostino il più avanti possibile il passaggio del rischio e che, naturalmente, il pagamento avvenga solo dopo tale favorevole verifica.
Numerose sono, inoltre, le clausole che riguardano il trasporto delle merci e a volte cruciale è il ruolo assolto dal vettore e dallo spedizioniere anche ai fini della corretta compilazione dei documenti necessari al pagamento.
E’ poi buona prudenza prevedere delle penali per il ritardo e delle clausole che regolino le conseguenze di un’eccessiva onerosità sopravvenuta (spesso conseguenza del mercato valutario o dell’aumento del rischio Paese).
Infine, nonostante tante cautele contrattuali, va pure contemplata e regolata l’ipotesi che tra le Parti possa – nonostante tutto – insorgere una controversia.
A questo riguardo va sempre più consolidandosi il ricorso delle Parti all’inserimento in contratto di clausole compromissorie volte a deferire la controversia ad arbitrati internazionali amministrati (cioè regolamentati e gestiti da istituzioni internazionali) – anche nella variante dell’arbitrato rapido - oppure, per contratti di valore più modesto dove è necessario ridurre al minimo le spese di lite, ad altre tecniche alternative di risoluzione delle dispute commerciali, come le mediazioni.

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